La proprietà industriale designa l'insieme dei diritti esclusivi derivanti da brevetti per invenzioni, brevetti per modelli di utilità, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Unicam si è dotata di un Regolamento per la Proprietà Intellettuale e Industriale dell'Università degli Studi di Camerino  emanato con D.R. 186/2020 prot. n. 42893 del 15 luglio 2020.   

Che cos'è un brevetto

1.      Brevetto: definizione e requisiti.

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato, oggetto del brevetto consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. 

Possono costituire oggetto di brevetto:

- le invenzioni industriali; 

- i modelli di utilità; 

- i modelli ornamentali; 

- le nuove varietà vegetali; 

- le topografie di prodotti a semiconduttori. 

Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità e da 5 fino a 25 anni per i modelli ornamentali. Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi nascenti dal brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso). Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni. 

Le invenzioni industriali 

Nessuna legge fornisce una definizione di invenzione. Si può, comunque, definire l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva. 

I modelli di utilità 

Possono costituire oggetto di brevetti per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 

Il relativo brevetto dura 10 anni dalla data del deposito.

I modelli ornamentali 

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. 

Il relativo brevetto dura 15 anni dalla data del deposito.

Le topografie di prodotti a semiconduttori

La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, che rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Nuove varietà vegetali

Anche le varietà vegetali nuove possono essere brevettate, purché siano nuove, omogenee, stabili e diverse da quelle già esistenti. La corrispondente privativa ha una durata minima non inferiore a 20 anni.

 

Requisiti:

I requisiti affinché un'invenzione possa costituire oggetto di brevetto sono: 

novità: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia e all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo; 

attività inventiva: l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia non deve apparire ovvia per una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene; 

applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale, anche agricola; 

liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Diritti derivanti dal brevetto

Diritto di “paternità”.

All'inventore spetta sempre il cd. "diritto di paternità", cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Tale diritto non è cedibile.

Il diritto al brevetto

Con la realizzazione dell’invenzione nasce poi un ulteriore diritto morale, che è distinto dal diritto di paternità e che è costituito dal dritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto). 

Il diritto sul brevetto

Un ulteriore diritto morale ancora distinto dai precedenti è invece il diritto all’utilizzo esclusivo dell’invenzione (cosiddetto diritto sul brevetto) che sorge solo a seguito della concessione del brevetto ed anche esso è liberamente trasferibile.

Diritti patrimoniali.

In genere fanno capo all'inventore anche i cd. diritti patrimoniali e, con essi, il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali purché brevettate. 

Il diritto di esclusiva si realizza attraverso il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto con relativi allegati (descrizione ed eventuali disegni dell'invenzione).

L'organismo italiano competente in materia è attualmente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali. 

Le domande di brevetto devono essere depositate presso uno degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (UU.PP.I.C.)

Ricerca di anteriorità

Effettuare una ricerca di anteriorità è consigliabile specialmente per quelle invenzioni che possiamo definire di frontiera, cioè altamente innovative. Essere sicuri che un brevetto sia effettivamente nuovo è una cosa molto difficile in quanto occorrerebbe conoscere non solo tutto ciò che è stato brevettato in quel settore ma anche ciò che è stato prodotto e commercializzato in quanto anche l'esistenza sul mercato della cosa che si vuole proteggere ne ostacola la brevettazione.

 Tale ricerca è una prassi che consente di definire meglio i contenuti dell’ invenzione ed evitare così conflitti con brevetti terzi: viene realizzata attraverso la collaborazione dei servizi offerti dalle Camere di Commercio (Pat-Lib) ed è generalmente commissionata a professionisti terzi, cioè ad uno o più esperti iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale.

Anteriorità distruttiva

Si parla di anteriorità distruttiva della novità di un brevetto quando, alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata, sia già stata pubblicata , in Italia o all'estero e per la medesima invenzione, una domanda di brevetto coincidente.

Durata e decadenza

Durata

Il Brevetto di invenzione dura 20 anni a partire dalla data di deposito, a patto che annualmente vengano versate le tasse per il suo mantenimento, e non è rinnovabile.

Decadenza

Il brevetto decade se:

- non vengono corrisposte le tasse entro i termini, 

- l'invenzione non viene attuata o se viene attuata in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Procedura di deposito

E' stata elaborata una breve guida relativa alla procedura di brevettazione e una informativa sulle invenzioni dei ricercatori in ambito universitario e negli enti pubblici di ricerca.

Deposito

Il brevetto ha una precisa validità territoriale ed è regolato dall'ordinamento legale vigente in ciascun singolo Paese.

In Italia, per ottenere un brevetto, occorre prima di tutto procedere al deposito, presso gli uffici delle Camere di Commercio locali, di apposita domanda di brevetto.

A tale domanda verranno assegnati un numero progressivo (numero di domanda) ed una data (data di deposito); quindi essa verrà inoltrata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), dipendente dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Alla domanda di brevetto deve essere allegata, da parte del richiedente una descrizione completa dell'invenzione comprensiva di:

- titolo, volto a individuare in modo chiaro e conciso l'invenzione, 

- estratto, redatto a fini di informazione tecnica in non più di 150 parole,

- descrizione vera e propria, integrabile con figure atte ad illustrare l'invenzione stessa, 

- rivendicazioni che ne definiscono la portata legale.

Segretezza

Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve contenere un solo "trovato" ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza ed inaccessibilità al pubblico pari a 18 mesi. Di questi, i primi 90 giorni sono riservati inderogabilmente all'autorità militare per una valutazione volta all'individuazione dell'eventuale pubblica utilità: resta inteso che i diritti di brevetto possono essere sempre "espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese e per altre ragioni di pubblica utilità" (art. 60 L.B.I.), previa corresponsione di apposita indennità al titolare del brevetto stesso.

Ciò stante, non è possibile procedere al deposito diretto all'estero di alcuna domanda di brevetto (eccezion fatta per il brevetto europeo) senza la preventiva autorizzazione dell'U.I.B.M., che dovrà a tale scopo acquisire il parere dell'autorità militare cui in ogni caso è sempre riservato l'esame preventivo di qualsiasi "trovato" sia stato realizzato in territorio nazionale.

Accordo di segretezza (NDA)

L'invenzione, per essere protetta, deve essere nuova, e ciò significa che non deve essere mai stata presentata o resa conoscibile in qualche modo. Il concetto di novità viene spesso interpretato in modo restrittivo, per cui una qualsiasi forma di divulgazione che renda possibile apprendere le caratteristiche tecniche dell'idea, pregiudicano la possibilità di brevettarla. Questo si verifica anche se chi diffonde le notizie è lo stesso inventore, per cui si ritiene che la vendita dell'oggetto dell'invenzione anche in uno solo o in pochi esemplari, anteriore alla data di deposito, renda nullo il brevetto successivamente depositato. Pertanto, se si vendono alcuni campioni, anche solo con il fine di farli testare, in questo modo si rende pubblica la sua idea e si è precluso il diritto di brevettarla. In tal caso nessuno può brevettarla. Se invece la sperimentazione è rivolta ad un numero limitato di clienti, in via riservata, dichiarando espressamente che questi avrebbero dovuto provarli, mantenendone il segreto, il discorso può essere diverso. In tali situazioni viene fatto sottoscrivere un accordo di segretezza (NDA) che, proprio in quanto vincola i pochissimi collaboratori al segreto, rende inconoscibile pubblicamente l'invenzione che continua a potere essere brevettata. L'impegno di segretezza dovrebbe però risultare da un documento scritto, in quanto diversamente è molto difficile provarlo.

Invenzione di gruppo- Diritti.

Dal punto di vista pratico l'ipotesi in cui l'invenzione sia attribuibile ad un gruppo di più persone è complessa. La legge, infatti, rinvia semplicemente alle regole dettate per la comunione, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti. Tutte le decisioni in ordine alle varie scelte che si presentano (brevettare o no, cedere l'invenzione, dare licenza e così via) andranno quindi prese dalla maggioranza (qualificata) dei titolari. Ovviamente tutti i componenti del gruppo che ha elaborato l'invenzione hanno diritto ad esserne riconosciuti autori. Il consiglio che qui si può dare è quello di preferire, visto che la legge lo consente, un'analitica regolamentazione pattizia delle situazioni che possono conseguire al raggiungimento di un'invenzione di gruppo.

Cessione e licenza

Il brevetto può essere trasferito o dato in licenza a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte.

 La normativa vigente prevede la libera cedibilità tanto del brevetto quanto della domanda di brevetto. Sotto il profilo strettamente giuridico, la circolazione dei diritti patrimoniali può avvenire mortis causa, secondo le regole ordinarie di diritto successorio, oppure inter vivos, secondo due modelli diversi che sono la cessione e la licenza.

Cessione

Si ha cessione quando il titolare si spoglia della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto. Il contratto di cessione è lo strumento tramite il quale il titolare dell’invenzione trasferisce il proprio diritto, spogliandosi della titolarità a favore del cessionario.

Con la cessione il diritto di brevetto e i diritti di sfruttamento economico passano in capo al nuovo titolare acquirente al momento del trasferimento.

 La cessione può essere effettuata a titolo oneroso (contratto di vendita) o a titolo gratuito (donazione). La redazione di un contratto di cessione non richiede alcuna forma particolare, anche se l'adozione della forma scritta viene richiesta dalla necessità di trascrivere l’atto.

Licenza

Diversamente dal contratto di cessione, la licenza di brevetto è un contratto con cui il titolare, pur mantenendo a sé la titolarità, autorizza un terzo a utilizzare l'invenzione brevettata. Il contenuto della licenza viene rimesso all'autonomia contrattuale delle parti.

Il licenziatario (ossia colui al quale è stata data la licenza) sarà obbligato al pagamento di un corrispettivo nei confronti del titolare o ad importo fisso, indipendentemente dai profitti effettivamente realizzati, o tramite royalties, calcolate in percentuale alle vendite del licenziatario ed ai suoi utili.

Non è assolutamente cedibile il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione

Non potendo essere trasferito e quindi negoziato il diritto di essere riconosciuto autore è privo di contenuto economico, nel senso che non riguarda diritti di sfruttamento.

Ovviamente la sua violazione comporta la possibilità di agire in giudizio per  risarcimento del danno.

 Invenzioni biotecnologiche

Il decreto legge 10 gennaio 2006, n.3 ha dato attuazione alla Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed è stato adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.124.

Ai fini del presente decreto si intende per 

A) “ materiale biologico” un materiale contenente informazioni genetiche, auto riproducibili, o capace di riprodursi i un sistema biologico 

B) “procedimento microbiologico”: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che riproduca un materiale microbiologico.

Requisiti

Sono pertanto brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

A) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

B) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

C) qualsiasi applicazione nuova di materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

D) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

E) un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero menoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti.

Embargo tesi di dottorato

INFORMAZIONI SU TESI DI DOTTORATO E "EMBARGO".

a)    Le tesi di dottorato sono prodotti di ricerca a tutti gli effetti.

Ne è riconosciuto autore il dottorando che ha la piena titolarità dei diritti sulla tesi, ossia:

1)     i diritti che restano sempre in capo all’autore e non sono trasmissibili:

2)     i diritti di utilizzazione economica o patrimoniali che possono essere ceduti in parte o in esclusiva.

 

b)    L’embargo è il periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta secretata ed accessibile solo per la parte dei metadati (il periodo di tempo può variare fra i sei e i dodici mesi oppure, in casi eccezionali, per un periodo massimo di tre anni). Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata.

L’embargo deve essere richiesto PRIMA DELLA DISCUSSIONE della tesi di dottorato e non successivamente ad essa se si vuole mantenere la segretezza sui suoi contenuti.

La discussione della tesi è pubblica, anche se si svolge a porte chiuse, e rende pubblici i contenuti dell’elaborato che come tale non è più sottoposto a regime di segretezza e inaccessibilità.

Quindi anche la sola discussione rende i contenuti della tesi non più brevettabili perché resi pubblici.

Non è quindi il deposito in un archivio ad accesso aperto della versione digitale di una tesi di dottorato a impedire la brevettabilità di una ricerca, bensì la sua discussione pubblica.

 Si ricorda allora e si specifica che, chi intende attivare la procedura di brevettazione, deve effettuare la richiesta di brevetto  obbligatoriamente  prima della discussione della tesi, in quanto la discussione equivale a una sua pubblicazione.

Dopo che è stata depositata la domanda di brevetto è possibile depositare la tesi di dottorato in un archivio aperto. Questo perché le norme nazionali, europee e internazionali, che regolano la proprietà intellettuale industriale prevedono che nulla possa essere pubblicato prima del deposito della domanda di brevetto, ma solo in seguito.

 

Per ogni altra informazione e delucidazione si rinvia al link CRUI.

Link utili

Link utili per effettuare la ricerca d'anteriorità

Uffico Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- Ricerca Avanzata

European Patent Office: database ad accesso gratuito per brevetti europei e brevetti estesi anche in Europa

Free Patents on-line: database ad accesso gratuito per effettuare ricerche brevettuali

United States Patents and Trademark Office: database ad accesso gratuito per effettuare ricerche relative a brevetti statunitensi

ORBIT  - Information retrieval tool per ricerche facilitate

Link di approfondimento

Domanda di brevetto europeo (EP);

Domanda di brevetto internazionale (PCT);

 

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Iter di deposito di un brevetto

E' stata elaborata una breve guida relativa alla procedura di brevettazione e una informativa sulle invenzioni dei ricercatori in ambito universitario e negli enti pubblici di ricerca.