Insieme all'attività inventiva, il requisito di novità è uno dei requisiti più importanti del brevetto per invenzione, che viene esaminato quando si deposita una domanda di brevetto mediante approfondite ricerche su banche dati.

Come chiarisce l'UIBM:

Novità - Un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante divulgazione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Rif. Art 46 CPI). Ad esempio, un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto che sia stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, non compromette la novità della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all’estero, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione.

La ricerca dello stato della tecnica andrebbe fatto non solo per verificare il requisito di un'invenzione, ma anche per verificare la "freedom to operate". In qualunque progetto di ricerca finanziata o ricerca commissionata è importante verificare che non si violino titoli di proprietà industriale depositati da terze parti.

Ad esempio se un'inventore scopre nel corso di un progetto un nuovo processo o una nuova sostanza, è bene verificare che  non sia già oggetto di brevetto.

La ricerca di anteriorità può essere svolta in autonomia o commissionata ad un consulente per la proprietà industriale, tuttavia è buona norma condurre un'analisi preliminare per avere un quadro generale dello stato della tecnica.

ARIT ha accesso al software per la gestione della proprietà industriale ORBIT INTELLIGENCE, ed effettua PREVIA RICHIESTA ricerche preliminari dello stato della tecnica. Gli inventori devono condurre autonomamente e preventivamente una revisione della letteratura per l'oggetto dell'invenzione.